Non trovate
posto in strada per la vostra auto? Niente paura, fotocopiate il permesso di
sosta dei disabili, magari una bella fotocopia scannerizzata o un originale abilmente
fotocopiato tanto da mimare al massimo il certificato autentico ed il gioco è
fatto, le porte del carcere si apriranno presto al vostro passaggio!
Abbiamo
esagerato, perché chi fotocopia o falsifica un documento originale riservato
alla sosta degli invalidi difficilmente andrà in galera, ma commette un reato,
punibile penalmente e, nello specifico, il reato a lui comminato è quello di “falso in autorizzazione amministrativa”,
punito dalla legge ed in particolare regolamentato secondo una recentissima
Sentenza della quinta sezione penale della Cassazione datata 33214. Ci
riferiamo alla Sentenza numero 33214 che di fatto riprende i reati di falsità materiale
del privato in autorizzazione amministrativa di cui agli articoli 477 e 482 del
codice penale. Tale Sentenza appare importante per un altro aspetto in qualche
modo bizzarro, ovvero, il diverso trattamento del giudice di fronte al falso
grossolano non punibile, dal falso eseguito con perfezione e che richiede
attenzione per riconoscerlo. Insomma, se esponete un permesso grossolanamente
falso, parrebbe di capire, che rischiate la multa per divieto di sosta, se il
falso è invece perfettamente simile all’originale rischiate la denuncia penale. «il falso grossolano non punibile è soltanto quello
facilmente riconoscibile "ictu oculi" anche da persone del tutto
sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda una certa attenzione per il
riconoscimento della falsificazione». Così hanno sentenziato gli Ermellini.
Nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un
automobilista per il quale la falsità del permesso era stata accertata da
persona qualificata dopo un attento esame che aveva evidenziato la non
rifrangenza di un bollino apposto sull’atto, elemento certamente rilevante ma
non immediatamente percepibile da chiunque.
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