Supponiamo che stiate guidando un’auto,
supponiamo che avete bevuto un po’ troppo, ovvero, presumibilmente un po’ sopra
il limite consentito dalla Legge, ovvero, 0,5 grammi di alcol per litro nel
sangue. Supponiamo che vi fermi una pattuglia dei Carabinieri e supponiamo
infine che i militari vi sottoponessero alla prova dell’etilometro. Se il tasso alcolemico superasse
la soglia consentita, sareste sanzionati secondo l’art. 186 del Codice della
Strada con tutte le conseguenze del caso. Ma la domanda è la seguente. Se non
avete provocato alcun incidente e i Carabinieri volessero sottoporvi alla prova
del palloncino senza detenere l’etilometro invitandovi a seguirli presso altra
postazione prevista dello strumento e vi rifiutaste, che cosa accadrebbe?
Fino adesso ci si regolava con la
mera interpretazione della nebulosa Legge in materia, ma oggi a fare chiarezza
è scesa in campo la Corte di Cassazione che con Sentenza 21192/12 del primo
giugno scorso ha chiarito per bene le cose. Ovvero, nello specifico, in assenza
dell’etilometro la pattuglia dei Carabinieri non può costringervi a raggiungere
una postazione fornita dello strumento, se questa si trova a parecchia distanza
da voi in quel momento, come accaduto ad un cittadino al quale era stato
intimato di seguire i Carabinieri fino alla caserma della Polstrada fornita di etilometro
e che si trovava a 30 chilometri di distanza dal posto di blocco.
All’ invito il conducente si era rifiutato. Nella
motivazione della sentenza gli ermellini, confermando la decisione della Corte
di merito, hanno fissato che l’accertamento richiesto non era riconducibile al quinto
comma dell’articolo 186, perché non si era verificato alcun incidente stradale;
né al terzo comma, perché i Carabinieri non avevano al seguito l’etilometro; né
al quarto comma, in quanto tale disposizione consente di accompagnare la
persona da sottoporre ad esame «presso il più vicino ufficio o comando»,
circostanza non ricorrente nel caso di specie, in quanto l’esame doveva essere
svolto presso altro corpo di polizia, a una distanza notevole dal luogo dei
fatti, in tal modo comprimendo la libertà individuale al di fuori della
previsione normativa.
Ne deriva che, laddove non si sia verificato alcun incidente
stradale ed al posto di blocco le Forse dell’Ordine non dispongono di
etilometro, le stesse non possono costringere l’automobilista a seguirli presso
altro distaccamento dotato dello strumento, distante parecchi chilometri,
potendosi in questo caso, secondo la Cassazione, configurarsi una limitazione
della libertà individuale del fermato.
Fonte: Giovanni D’Agata, componente delDipartimento Tematico
Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italiadei Valori e fondatore dello
“Sportello dei Diritti”
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