giovedì 29 novembre 2012

Colpo di sonno? se arriva, non c'è caffè che tenga!


E’ un grosso problema, parliamo del colpo di sonno che colpisce automobilisti e conducenti di veicoli commerciali, camion, autobus e quant’altro allo stesso modo. La novità è che quando arriva il colpo di sonno nulla si può fare se non fermarsi prima del suo sopraggiungere e schiacciare il classico sonnellino. Illusi quelli che pensano che bere un caffè rianimi, non è per nulla scientificamente provato ed il pericolo è in agguato, oltretutto adesso c’è pure una recente Sentenza della Cassazione che fa luce su alcuni aspetti afferenti il colpo di sonno, ma andiamo per ordine.

Intanto cominciamo col dire che a soffrire di colpi di sonno alla guida sono ben un milione e seicentomila automobilisti e guidatori di mezzi pesanti. Gli effetti dell’evento sono devastanti e causa di incidenti stradali spesso gravissimi, pare infatti che su cento sinistri stradali, almeno venti siano attribuibili al colpo di
sonno, con un carico di vite umane immane ed un costo per la collettività, in termini economici, di oltre 800 milioni di euro all’anno. Come detto a nulla serve bere un caffè, visto che non stronca il colpo di sonno. Molto meglio fermarsi e fare un riposino di almeno mezz’ora e ciò dovrà avvenire ai primi sintomi, senza resistere al sonno. Altro falso mito è quello che riteneva che accendere la radio, viaggiare con i finestrini aperti in modo che l’aria ci colpisca in volto eviti il colpo di sonno. Non è assolutamente vero, chi l’ha fatto, purtroppo, non può più raccontarlo e, spesso, le altre vittime involontarie di questo atteggiamento sono numerose. Ai colpi di sonno vanno soggetti tutti, ancor di più gli obesi, a causa della cosiddetta apnea ostruttiva e c’è da ribadire che l’unico rimedio è la sosta e la pennichella di trenta minuti circa, ovunque vi troviate, ovviamente non in galleria o in corsia unica. Tuttavia, perché si citava la Corte di Cassazione?


Perché, con Sentenza n. 19170 del 18 maggio, si è inquadrata la stanchezza, riferibile nel caso di specie a quella situazione che precede il pericoloso “colpo di sonno”, nel concetto di“malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’articolo 157 Codice della strada, comma 1, lett. d). In particolare, gli ermellini hanno rilevato che nella fattispecie non si doveva procedere per omicidio colposo perché “il fatto non sussiste”, nei confronti di un automobilista che a causa della  stanchezza si era accostato in autostrada nella piazzola di sosta, divenendo così l’ostacolo contro cui era andata a sbattere un’autovettura in seguito all’esplosione di uno pneumatico. Secondo i giudici del Palazzaccio, infatti, “il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 del Codice penale, o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’articolo45 Codice penale, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida”.

Fonte:  Avv. Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale“Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello“Sportello dei Diritti”.

Nessun commento:

Posta un commento