Finite dentro una buca con l’auto perché la stessa non era adeguatamente segnalata dal vostro Comune.
Inciampate a causa di un rialzo della strada perché non ci v’era stato interdetto il passaggio in quel tratto di marciapiedi? Bene, a pagarvi dovrà essere il Comune. Ma questo lo sapevamo già, tuttavia c’è un’importante novità….
Inciampate a causa di un rialzo della strada perché non ci v’era stato interdetto il passaggio in quel tratto di marciapiedi? Bene, a pagarvi dovrà essere il Comune. Ma questo lo sapevamo già, tuttavia c’è un’importante novità….
La novità l’ha fornita la Corte di Cassazione, vedremo con quale Sentenza, ma prima di approfondire l’argomento serve capire cosa abbia voluto dire la Suprema Corte con tale pronunciamento. La cassazione infatti ribadisce un concetto importante, ovvero, non dovete essere più voi a provare che siete caduti perché c’era la buca o perché avevate la testa per aria. Semmai sarà il Comune a dover fornire l’eventuale onere della prova e, dunque, sempre il Comune dovrà provare che non aveva responsabilità nella vostra caduta, perché avevate la “testa fra le nuvole” e tutto era stato svolto dall’Ente a regola d’arte per scongiurare l’infortunio! Vi pare poco?
Tutt’altro. Chi subisce un danno a causa della negligenza di un Ente Locale dallo stesso deve essere risarcito. Tutto semplice? Per nulla almeno fino a ieri, almeno fino a prima dell’ultima Sentenza della Corte di Cassazione entrata nel merito.
Si trattava di stabilire se di fronte ad un infortunio causato da un errore di posizionamento della segnaletica da parte del Comune o dell’azienda appaltante i lavori, chi doveva dimostrare il nesso di causalità fra il sinistro avvenuto e la responsabilità dello stesso. Perché sembra un dettaglio insignificante ma così non è visto che la diatriba nasceva proprio da quest’aspetto, ovvero, come dimostrare che una caduta fosse sempre responsabilità dell’Ente proprietario della strada o se lo stesso sinistro si sarebbe potuto scongiurare con una maggiore attenzione da parte del cittadino che veniva coinvolto nell’infortunio. Ecco perché diviene centrale il pronunciamento della Corte di Cassazione.
Tant’è che, con Sentenza n. 21328 del 15/10/2010, la Corte di Cassazione Terza Sezione Civile ha di fatto ribadito e resi più estensivi gli stessi pronunciamenti riferiti alla Sentenza n. 9456 del 22 aprile 2010 espressi dalla stessa Sezione. Secondo le Sentenze della Suprema Corte, è solo il proprietario della strada a dover risarcire il danno causato dalla sua incuria nel custodire la “cosa pubblica”. Dunque rifacendosi all’art. 2051 del Codice Civile, gli Ermellini null’altro hanno fatto che chiarire come debba essere sempre il Comune, nel caso di una strada pubblica cittadina, a dover risarcire il danneggiato nel caso che lo stesso sia ad esempio scivolato, inciampato, rovinato dentro una buca e lo stesso Comune non può addurre scarichi di responsabilità perché l’ente appaltante non si è prodigato per segnalare per tempo l’insidia, visto che è il Comune stesso a dover provvedere che tutto sia in ordine e al riparo da incidenti.
Ma forse il vero succo della Sentenza sta nel riprendere con forza l’art. 2051 del Codice Civile, laddove si sottolinea la necessità che sia il proprietario della strada a dover fornire l’onere della prova, non del danno involontariamente arrecato, ma fatto più importante, che è il danno stesso provocato da caso fortuito e non dalla condotta colposa dell’utente. Una differenza sostanziale che dovrebbe, alla luce di questa recente Sentenza, redimere una volta per tutte i tanti contenziosi fra cittadini ed Enti Locali.
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