venerdì 29 giugno 2012

Incidenti stradali: se "ci scappa il ferito o il morto" per il fango, responsabile è il custode della strada


E’ indubbio che la rete stradale in Italia ha raggiunto proporzioni notevoli, ma ciò non toglie che l’ente di gestione delle strade, quale è l’Anas, deve rispondere di ogni chilometro alla stessa affidata. Ne deriva che, soprattutto se trattasi di strada importante e per una qualsiasi ragione questa s’è ricoperta di fango e sterpaglia e ci scappa il morto o il ferito, responsabile è sempre l’Ente che gestisce quel tratto di strada.



A mettere l’accento sulla vicenda ci ha pensato la Corte di Cassazione che con Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011, ha
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stabilito la responsabilità dell’Ente di custodia del tratto stradale dove si sia verificato un sinistro della strada per incuria nel rimuovere di detriti il tratto di strada stesso. Ciò prende spunto da una vicenda occorsa in una strada del catanzarese dove si erano avuti degli incidenti e le vittime si rivalsero sull’Anas sostenendo che tale sinistro non si sarebbe verificato se le condizioni della strada fossero rimaste regolari, Infatti in quel tratto di strada
a seguito della notevole pioggia, si erano accumulate sulla carreggiata fango, sterpaglie e sabbia che avevano causato lo sbandamento della vespa su cui viaggiavano le vittime del sinistro. Su ricorso dell'Anas volto ad escludere la propria responsabilità, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha spiegato che in tema di responsabilità di sinistri stradali, il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 del codice civile deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali,
con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, Insomma, il custode della strada – sottolinea la Corte - “doveva ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego”; lo stesso non poteva considerarsi esente da responsabilità in considerazione della presenza della pioggia, fattore di rischio “conosciuto o conoscibile a priori dal custode”.

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